IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare 29 ottobre 1990; Pur ritenendosi fermo il principio che ex art. 2 del nuovo c.p.p. la cognizione del giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, e che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo; Dovendosi anche tener conto della dizione testuale dell'art. 3, n. 1, stesso codice che subordina la sospensione del processo limitatamente al caso in cui la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, sottintendendosi nella dizione "giudice" l'altra "in ogni stato e grado del giudizio"; Poiche' l'art. 479 stesso codice, che stabilisce una incidenza delle questioni civili o amministrative diverse da quelle di stato come possibile causa di sospensione, e limitata tassativamente al solo dibattimento e quindi non si coordina neppure con l'art. 3; Poiche' la tassativita' delle dette ipotesi rende la legislazione manifestamente lacunosa, non rispondente ad una elementare esigenza di giustizia e di equita', a prescindere da ogni valutazione al riguardo in sede di relazione del Guardasigilli, non contemplando quindi le questioni inerenti allo status di fallito; Poiche' comunque la questione dedotta e' di per se' fondata e seria, stante le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento e la corrente azione civile; Poiche' il tutto si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione; Stante altresi' al riguardo la piu' recente giurisprudenza di merito tribunale di Ancona g.i.p. 2 aprile 1990 secondo cui "la sentenza declaratoria di fallimento non fa (piu') stato nel giudizio penale per bancarotta, La nozione di piccolo imprenditore va determinata in base all'art. 2083 del c.c."; Poiche' nella concreta fattispecie tuttavia l'istruttoria del tribunale civile rischia di sovrapporsi ad una eventuale attivazione da parte del g.i.p. dei meccanismi supplementari di cui all'art. 422 del nuovo c.p.p. e comunque, anche prescindendosi dalle rispettive attivita' istruttorie, potrebbe configurarsi eventuale conflitto fra sentenza del dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a giudizio) e giudicato civile, ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del g.i.p. e giudicato civile che dovesse respingere l'opposizione al fallimento; Essendo quindi la questione non manifestamente infondata ed assumibile e rilevabile iussu iudicis, nonche' rilevante, per i motivi anzidetti, nel giudizio in corso; Tenuto conto che la presente ordinanza viene emessa, per coerenza processuale e deontologica, conformemente alle motivazioni di cui gia' alla pregressa ordinanza g.i.p. presso il tribunale di Ancona 22 ottobre 1990 nel procedimento penale nn. 1017/90 e 1088/90 a carico di Giovannini Lamberto imputato del delitto di cui all'art. 216, n. 1, e secondo comma, della legge fallimentare, nella quale le dette motivazioni sono riportate piu' in dettaglio;