IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare 29 ottobre 1990;
    Pur  ritenendosi fermo il principio che ex art. 2 del nuovo c.p.p.
 la cognizione del  giudice  penale  risolve  ogni  questione  da  cui
 dipende  la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, e che la
 decisione  del  giudice  penale  che  risolve   incidentalmente   una
 questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante
 in nessun altro processo;
    Dovendosi anche tener conto della dizione testuale dell'art. 3, n.
 1,  stesso  codice  che  subordina  la   sospensione   del   processo
 limitatamente  al  caso in cui la decisione dipenda dalla risoluzione
 di una controversia  sullo  stato  di  famiglia  o  di  cittadinanza,
 sottintendendosi  nella  dizione  "giudice"  l'altra "in ogni stato e
 grado del giudizio";
    Poiche'  l'art.  479  stesso  codice, che stabilisce una incidenza
 delle questioni civili o amministrative diverse da  quelle  di  stato
 come  possibile  causa  di  sospensione, e limitata tassativamente al
 solo dibattimento e quindi non si coordina neppure con l'art. 3;
    Poiche'  la tassativita' delle dette ipotesi rende la legislazione
 manifestamente lacunosa, non rispondente ad una  elementare  esigenza
 di  giustizia  e  di  equita',  a  prescindere da ogni valutazione al
 riguardo in sede di relazione  del  Guardasigilli,  non  contemplando
 quindi le questioni inerenti allo status di fallito;
    Poiche'  comunque  la  questione  dedotta  e' di per se' fondata e
 seria, stante le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento
 e la corrente azione civile;
    Poiche'  il tutto si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della
 Costituzione;
    Stante  altresi'  al  riguardo  la  piu' recente giurisprudenza di
 merito tribunale di Ancona g.i.p.  2  aprile  1990  secondo  cui  "la
 sentenza  declaratoria di fallimento non fa (piu') stato nel giudizio
 penale  per  bancarotta,  La  nozione  di  piccolo  imprenditore   va
 determinata in base all'art. 2083 del c.c.";
    Poiche'  nella  concreta  fattispecie  tuttavia  l'istruttoria del
 tribunale civile rischia di sovrapporsi ad una eventuale  attivazione
 da  parte del g.i.p. dei meccanismi supplementari di cui all'art. 422
 del nuovo c.p.p. e comunque, anche  prescindendosi  dalle  rispettive
 attivita'  istruttorie, potrebbe configurarsi eventuale conflitto fra
 sentenza del dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a  giudizio)
 e  giudicato civile, ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del
 g.i.p. e giudicato civile che  dovesse  respingere  l'opposizione  al
 fallimento;
    Essendo  quindi  la  questione  non  manifestamente  infondata  ed
 assumibile e rilevabile  iussu  iudicis,  nonche'  rilevante,  per  i
 motivi anzidetti, nel giudizio in corso;
    Tenuto  conto che la presente ordinanza viene emessa, per coerenza
 processuale e deontologica, conformemente  alle  motivazioni  di  cui
 gia' alla pregressa ordinanza g.i.p. presso il tribunale di Ancona 22
 ottobre 1990 nel procedimento penale nn. 1017/90 e 1088/90  a  carico
 di  Giovannini  Lamberto imputato del delitto di cui all'art. 216, n.
 1, e secondo comma, della legge fallimentare, nella  quale  le  dette
 motivazioni sono riportate piu' in dettaglio;